Illecito penale sportivo colposo e le scriminanti atipiche. Cassazione - Sezione quinta - sentenza 4 luglio - 27 novembre 2008, n. 44306.

Configura un illecito penale la condotta di un calciatore che, nel corso di una partita a livello dilettantistico, provoca lesioni gravi ad un avversario, commettendo ai suoi danni un fatto volontario di tale durezza da esporlo ad un rischio superiore a quello accettabile dal partecipante a tale genere di competizione, non potendo in tale caso operare l'esimente del consenso dell'avente diritto
Tale principio può applicarsi anche nel caso di un fatto colposo e a maggior ragione, nella specie, dato che la partita di calcio si volgeva, come risulta dalla sentenza impugnata, in modo amichevole, tra compagni di scuola,

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