Decadenza dalla gestione di un servizio pubblico. Di chi è la giurisdizione? Consiglio di Stato, Sez. V - sentenza 11 dicembre 2008 n. 6159.

La cessazione dal servizio, decisa in via unilaterale dall'amministrazione locale, in assenza della relativa convenzione, esula in maniera evidente dall’alveo di un rapporto contrattuale mai venuto ad esistenza dal punto di vista giuridico, non foss'altro per il difetto della forma scritta ad substantiam (che, in deroga al principio civilistico della libertà delle forme negoziali, è la regola che presidia tutta l'attività negoziale, contrattuale e convenzionale, delle pubbliche amministrazioni).
Il provvedimento di decadenza dal servizio disposto dalla p.a. nei confronti della propria concessionaria deve qualificarsi alla stregua di un vero e proprio provvedimento amministrativo e, segnatamente, nei termini di una "decadenza" in senso stretto, ossia di un provvedimento di secondo grado, ad esito eliminativo e non scevro di latenti valenze sanzionatorie, adottato dalla pubblica amministrazione nell'esercizio dei poteri di autotutela decisoria, nelle ipotesi di mancato esercizio di facoltà entro termini indicati dalla legge o, come nel caso in esame, al ricorrere di qualificate violazioni - ascrivibili al destinatario del provvedimento - di obblighi comportamentali o prestazionali, geneticamente ricollegabili a rapporti di diritto pubblico, specialmente di natura concessoria.

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