La buona fede nell’esecuzione del contratto letta in chiave solidaristica genera obblighi informativi finalizzati a preservare l’utilità altrui. Cassazione civile, Sezione Terza, 21 novembre 2008, n. 27669.

La buona fede nell’esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà (derivante soprattutto dall’art. 2 Cost.) che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell’interesse proprio del soggetto.

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