Revocatoria ordinaria e revocatoria fallimentare - Corte di Cassazione, Sezioni Unite - Sentenza 17 Dicembre 2008, n.29420.

1. Qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per far dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore ed, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l. fall., accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio.

2. Qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per far dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore ed, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l. fall., è da escludere che il creditore originario possa proseguire il processo in qualità di interventore adesivo autonomo. L'esistenza del diritto di credito del singolo in nessun modo dipende o è connessa con il petitum dell'azione revocatoria, né l'esito di questa appare idoneo a produrre effetti di giudicato (ancorché solo riflessi) sulla posizione creditoria del partecipante al concorso. Il pregiudizio che a quest'ultimo può derivare dall'eventuale esito negativo del giudizio, viceversa, consiste unicamente nella minor capienza del patrimonio del debitore e, quindi, nella minor probabilità che il suo credito possa trovare soddisfazione (o, comunque, nella minor percentuale in cui troverà soddisfazione) all'esito della procedura esecutiva concorsuale. Ma si tratta, all'evidenza, di un pregiudizio di fatto, come tale non idoneo a legittimare l'intervento neppure nella forma adesivo-dipendente.

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