Il Sindaco è tenuto ad assicurare le quote rosa, in presenza di apposita previsione statutaria. Tar Puglia di Bari - sentenza 18 dicembre 2008, n.2913.

Là dove sia proprio lo Statuto comunale a prevedere la proporzione dei sessi nella Giunta comunale, anche in una lettura costituzionalmente orientata, non è limitata la discrezionalità del sindaco nella nomina dei componenti la Giunta, precludendogli di sceglierli tutti tra persone del medesimo sesso, dovendosi piuttosto ritenere che la disposizione faccia carico al Sindaco di adoperarsi al fine di favorire la rappresentanza di entrambi i sessi all’interno del predetto organo” e “che l’effettiva esplicazione di tale attività del Sindaco, ove non si concretizzi nella nomina di persone di sesso diverso in seno alla giunta municipale, deve trovare almeno un riscontro effettivo nella motivazione dei provvedimenti di nomina dei vari assessori, la quale deve illustrare le ragioni che impediscono l’attuazione del principio delle pari opportunità.

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