Riduzione in schiavitù; sufficiente l’approfittamento della situazione di necessità di una persona. Cassazione - Sezione quinta - sentenza 13 novembre - 15 dicembre 2008, n. 46128, Pres. Colonnese Rel. Rotella.

L’art. 600 c,p., in alternativa alla “schiavitù” intesa come soggezione materiale alla potestà patrimoniale altrui, specifica quella che nel testo originario era indicata “condizione analoga alla schiavitù”, nella riduzione o mantenimento della persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. Indica quale estremo alternativo alla violenza, minaccia od inganno nel comma. 2°: l'approfìttamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità.Pertanto, se si approfitta dello stato di necessità, per sfruttare prestazioni lavorative di persone in stato di soggezione continuativa, si configura il reato.La situazione di necessità va intesa come qualsiasi situazione di debolezza e di mancanza materiale o morale, idonea a condizionare la volontà della persona  identificabile  nello stato di bisogno menzionato nell'art. 1448 del c.c.. L’'elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà di ridurre la vittima ad una “res”, oggetto di diritti patrimoniali, e la consapevole volontà di trarre profitto dalla sua persona, considerata come cosa atta a rendere utilità o servigi, a essere prestata, ceduta o venduta.

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