La revisione del prezzo nei contratti periodici è un diritto soggettivo, non derogabile. T.A.R. Sardegna - Sezione I - sentenza 11 dicembre 2008 n. 2163.

La revisione periodica del prezzo prevista dal comma 4 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, rappresenta un fondamentale canone della contabilità dello Stato ed ha una valenza di ordine pubblico e, come tale, di carattere cogente e non derogabile neppure con il consenso delle parti.
Talchè, in virtù di tale disciplina a nulla potrebbe rilevare una contraria disposizione contrattuale in ordine alla invariabilità del prezzo dell'appalto e neppure l'omessa previsione circa l'adeguamento periodico del prezzo. Ciò anche in applicazione dell'articolo 1339 del codice civile secondo cui le clausole, i prezzi di beni a di servizi imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti; principio confermato anche dal successivo articolo 1419 che disciplina la "la nullità di singole clausole”.

Attenzione!

Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.

Fai clic qui per effettuare l'accesso