Responsabilità della banca. Cassazione - Sezione prima - sentenza 26 settembre - 24 ottobre 2008, n. 25725.

La responsabilità della banca negoziatrice per aver consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’art. 43 [1] del r.d. 21 dicembre n. 1736 (legge assegni) l’incasso di un assegno circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa del beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano subito un danno - natura contrattuale, con la conseguenza che l’azione di risarcimento del danno proposta dal danneggiato è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale stabilito dall’art. 2946 c.c.

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