L’espromissione presuppone la preesistenza dell’obbligazione. Cassazione civile, Sezione Terza, 10 novembre 2008, n. 26863.

L’onere assunto da un soggetto terzo di saldare la parte residua delle rette di degenza di una casa ospedaliera non configura il contratto di espromissione; presupposto giuridico imprescindibile dell'espromissione, infatti, è la sussistenza di un'obbligazione altrui, precedente all'assunzione da parte dell'espromittente. Essa, pertanto, non può avere ad oggetto un debito non ancora sorto, che sorgerà se e quando il creditore avrà effettuato la sua prestazione, un debito indeterminato nell'an, anche se determinabile nel quantum. In mancanza di tale presupposto potrà aversi non espromissione, ma assunzione di un'obbligazione di garanzia per futuri possibili debiti dell'obbligato.

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