Non è sempre esperibile il ricorso avverso il silenzio tenuto dalla p.a..T.A.R. Lazio - Roma - Sezione III - Sentenza 3 dicembre 2008 n. 10946.
L’esercizio della potestà regolamentare demandata da disposizioni di legge ad autorità governative per l’attuazione della legge stessa costituisce espressione di un potere discrezionale rimesso in via esclusiva a dette autorità sulla base di scelte di carattere politico generale e non semplicemente tecnico-amministrativo.
Al fine di qualificare come silenzio impugnabile un comportamento asseritamente omissivo della P.A., occorre che la norma attributiva del potere definisca, in maniera specifica, anche la correlata posizione individuale del cittadino che fronteggia il potere pubblico, di modo che allo stesso possa riconoscersi lo ius agendi a tutela del proprio interesse. Ciò accade sicuramente, sulla base della stessa legge n. 241/1990 sul procedimento e sulla trasparenza, nel caso di attività amministrativa in senso stretto esercitata dai pubblici poteri ed alla quale pretensivamente o oppositivamente sia interessato il cittadino.
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