Provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali. Quale è il Giudice competente? Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili - sentenza 7 novembre 2008 n. 26799.
In tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 68, comma 1, come sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art 29, e modificato dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 18, (ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63), e del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, sono attribuite alla giurisdizione del Giudice ordinario le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, per un periodo dello stesso successivo al 30 giugno 1998, incluse quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali, in quanto la riserva, in via residuale, alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel quarto comma del citato art. 68 (ora art. 63), concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione, nonchè quelle cosiddette interne per l'accesso ad aree o fasce funzionali superiori, ricomprese nell'area dei procedimenti amministrativi, laddove gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, i quali non concretano procedura concorsuale, ed i cui destinatari non solo sono già in servizio, ma sono anche in possesso della relativa qualifica professionale, conservano natura privata, in quanto atti interni di organizzazione, anche dopo la riforma attuata con la L. n. 145 del 2002, il cui art. 3, modificativo del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, adopera bensì la locuzione "provvedimento" riferita all'atto di conferimento dell'incarico, ma significativamente non aggiungendovi il predicato "amministrativo", presente invece in tutte le norme che disciplinano gli atti di esercizio del potere pubblico.
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