Aggressioni allo stadio: il reato è perseguibile d’ufficio. Cassazione Penale, Sezione V – sentenza del 27 settembre 2007, n. 35649.
Ai sensi dell'articolo 585, 2° comma, sono considerati armi tutti gli strumenti atti ad offendere il cui porto è vietato senza giustificato motivo. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 118 del 1975 è considerata arma qualsiasi strumento anche se non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, che sia chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona. Pertanto i tifosi che, con qualsiasi oggetto, non necessariamente un’arma, aggrediscono gli avversari, possono essere processati anche senza la querela di chi ha subito la violenza. Il pubblico ministero può infatti procedere d'ufficio.
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