Furto d’uso e aggravante del mezzo fraudolento. La Cassazione si pronuncia sulla sua configurabilità. Cassazione penale, Sez. V, sentenza 17 ottobre - 19 novembre 2008, n. 43224.

Se ordinariamente l'uso da parte dell'autore di un furto, per aprire serrature o altri congegni di chiusura, di chiave non legittimamente venuta in suo possesso, concretizza il carattere della fraudolenza, avuto riguardo al modo di apprensione della chiave, di solito improntato a una qualche escogitazione particolare del reo, tuttavia allorché la disponibilità della chiave venga al reo ad offrirsi casualmente ed occasionalmente, senza che egli abbia dovuto operare nulla più che prendere la chiave stessa ed usarla, il fatto esula dal concetto di fraudolenza. (Ne consegue che, nel caso in esame, poiché l’imputato, per impossessarsi del furgone, aveva utilizzato la chiave di accensione semplicemente prelevandola dal cassetto del veicolo in cui era riposta, non v’è dubbio che non ne abbia acquisito la disponibilità in maniera fraudolenta, per cui detto comportamento non ha integrato gli estremi della aggravante di cui all’art. 625, n. 2, c.p. che rende perseguibile d’ufficio il reato di furto d’uso, secondo quanto prevede il comma 3 dell’art. 624 c.p..

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