L’oggetto di un contratto di una compravendita immobiliare deve essere determinato, ovvero determinabile, in base ad elementi contenuti nel relativo atto scritto. Cassazione civile, sez. II, sentenza 2 settembre 2008, n. 22033.
1. Per la validità di una compravendita immobiliare, è necessario che l’oggetto di detto contratto sia determinato, ovvero determinabile in base ad elementi contenuti nel relativo atto scritto (e, perciò, documentati e non estrinseci all’atto stesso), e tale requisito deve essere ravvisato nella inequivocabile identificazione dell’immobile compravenduto per il tramite dell’indicazione dei confini o di altri dati oggettivi incontrovertibilmente idonei allo scopo e ad impedire, perciò, che rimangano margini di dubbio sull’identità del suddetto immobile.
2. Ai fini dell’individuazione dell’oggetto dei negozi comportanti trasferimento di beni immobili, i dati catastali costituiscono soltanto uno dei vari elementi utilizzabili in proposito, e non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell’atto, ad eccezione solamente del caso in cui le parti ad essi abbiano fatto esclusivo riferimento per individuare l’immobile, e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi ed i confini del bene.
3. In caso di contrasto tra i dati catastali e quelli descrittivi contenuti nell'atto di vendita, indicanti un’estensione del fondo diversa da quella reale, in quanto comprensiva di una porzione già distaccata per effetto di vendita precedente, è configurabile la fattispecie della vendita di cosa parzialmente altrui, con conseguente applicabilità dell'art. 1480 c.c.
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