Sul giudice competente a conoscere del risarcimento del danno a seguito di annullamento della aggiudicazione. Consiglio di Stato Adunanza plenaria 21 novembre 2008, n. 12.

È preclusa alla cognizione del giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva cognitoria, l’indagine sulla caducazione del contratto d’appalto che necessariamente precede in via logica il ripristino del ricorrente vittorioso nella posizione di contraente, come previsto dall’art. 35, D.Lgs. n. 80, per il risarcimento del danno con la reintegrazione in forma specifica.
Tuttavia, una volta che si rappresenti in giudizio l’integrale esecuzione del contratto e il completo esaurimento degli effetti del rapporto negoziale e si formuli una diversa domanda risarcitoria, limitata all’equivalente monetario dell’aggiudicazione illegittimamente non conseguita, consegue il potere-dovere del giudice amministrativo, di pronunziarsi sul risarcimento del danno economico cagionato dall’aggiudicazione dichiarata illegittima, essendo la condanna all’equivalente monetario, nelle forme dell’art. 2056 c.c. per quanto attiene alle conseguenze patrimoniali dell’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., oggetto di giurisdizione piena del giudice adito, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1034/1971, come sostituito dall’art. 35, del D.Lgs. n. 80/1998 e dall’art. 7 della legge n. 205/2000.

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