Il rito accelerato ex art 23 bis L. 1034/1971 si applica anche alle procedure espropriative?Cga, Sez. Giurisdizionale - sentenza 20 novembre 2008 n. 946.
La decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 30 luglio 2007, n. 9, ha chiarito che la dimidiazione dei termini, di cui al citato art. 23 bis, non è applicabile alle controversie che, sebbene conseguenti ad una procedura di espropriazione, sottopongano alla cognizione del giudice amministrativo profili di stampo esclusivamente risarcitorio. Ciò essenzialmente in quanto secondo la lettera della legge il rito abbreviato si applica nei giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione di provvedimenti relativi alle procedure di espropriazione: stando al dato testuale, quindi, la dimidiazione dei termini non riguarda le domande risarcitorie autonome, nelle quali non si mira a demolire i provvedimenti adottati nell’ambito della procedura di esproprio ma si lamenta il danno derivante dalla loro esecuzione.
Come anche ritenuto dalla Adunanza Plenaria n. 9 del 2006, un danno giuridicamente rilevante ben può derivare direttamente dalla mancata conclusione del procedimento e dalla omessa adozione al termine dei lavori del decreto di trasferimento, che ha impedito la stabilizzazione degli effetti giuridici interinalmente prodotti ed, addirittura, coesistere perfino con la inoppugnabilità o acclarata legittimità del provvedimento (solo malamente eseguito) il quale effettivamente rileverà nel giudizio risarcitorio come mero presupposto.
Accertata l’esistenza dell’ablazione, l’attribuzione del comportamento alla p.a. a seguito dell’esercizio di un potere pubblico (dichiarazione di pubblica utilità), l’illiceità del danno derivante dall’occupazione ed utilizzazione del terreno in mancanza del provvedimento di esproprio, non può che concludersi che si tratti di un’occupazione appropriativa in relazione alla quale l’attore, precisando in appello la domanda.
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