Testamento olografo alterato da terzi - Corte di Cassazione, sez. II civile - sentenza 3 novembre 2008, n.26406.

1. Il testamento olografo alterato da terzi può conservare il suo valore quando l'alterazione non sia tale da impedire la individuazione della originaria, genuina volontà che il testatore intese manifestare nella relativa scheda, mentre l'effetto di annullamento per carenza di olografia è conseguenza di interventi di terzi, anche di una sola parola, ma a condizione che l'azione del terzo si sia svolta durante la confezione del testamento.

2. In un soggetto ancora lucido, sano e capace, resta integra la possibilità di modificare l'iniziale testamento olografo mediante una postilla o di revocarlo perfino mediante la distruzione, la lacerazione e la cancellazione.

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