La costituzione della servitù di passaggio con atto di divisione ha natura negoziale o coattiva? Corte di Cassazione, Sez. II, 31 ottobre - 14 novembre 2008, n. 27288.
Una servitù, costituita a mezzo di un negozio giuridico, ha natura volontaria, ancorché sussistano i presupposti di legge per ritenere sussistente l'interclusione del fondo, a meno che dall'atto non risulti chiaramente che le parti si siano determinate alla costituzione della servitù in adempimento di un obbligo di legge; si deve rilevare che a questo filone giurisprudenziale se ne contrappone altro, che afferma che le servitù costituite convenzionalmente possono avere natura coattiva e la coattività si presume allorché a seguito di un atto di divisione uno dei fondi risulti intercluso ed in detto atto si istituisca la servitù di passaggio, a meno che dal negozio costitutivo non emerga una concreta ed inequivoca volontà delle parti di costituire una servitù volontaria.
La natura coattiva della servitù, costituita per atto di divisione, risulta da due fattori assorbenti; la costituzione di tale diritto reale nell'atto stesso e la mancanza di corrispettivo. Pertanto, l'estinzione si determina con il solo venir meno dell'utilità.
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