Espropriazione per pubblica utilità e prescrizione. Consiglio di Stato, Sez. IV - sentenza 6 novembre 2008 n. 5498.

La giurisdizione spetta al giudice ordinario nella ipotesi di occupazione quando la dichiarazione di pubblica utilità manca del tutto ed invece la giurisdizione compete al giudice amministrativo in caso di occupazione successiva a dichiarazione di pubblica utilità successivamente annullata, la competenza giurisdizionale deve ritenersi attribuita al giudice amministrativo anche in ogni altra ipotesi in cui la occupazione sia seguita ad una dichiarazione di pubblica utilità, e dunque ad un iniziale esercizio di potere pubblicistico, anche se il procedimento non si sia concluso con un decreto di esproprio, o si sia concluso con un decreto di esproprio tardivo.

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