Morti bianche, responsabilità dell’appaltatore e posizione di garanzia. Cassazione penale, Sez. IV, 3 giugno - 30 settembre 2008, n. 37049.
L’appaltante risponde come datore di lavoro dell’assolvimento degli obblighi nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore, ma ciò non fa venir meno gli obblighi e le responsabilità dell’appaltatore, soprattutto quando è dimostrato che quest’ultimo, lungi dall’operare come mero prestatore di lavoro, ha conservato un potere di ingerenza nella gestione delle attività svolte dai dipendenti. Ne consegue che la responsabilità dell’appaltante si aggiunge a quella dell’appaltatore che rimane pur sempre garante della sicurezza delle persone da lui formalmente dipendenti.
Il compito del datore di lavoro o del dirigente cui spetta la sicurezza del lavoro è molteplice e articolato, e va dall’istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure e quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del lavoratore. È dunque necessario un controllo pressante per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alle misure in esse previste e sfuggano alla tentazione di trascurarle.
Il compito del datore di lavoro o del dirigente cui spetta la sicurezza del lavoro è molteplice e articolato, e va dall’istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure e quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del lavoratore. È dunque necessario un controllo pressante per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alle misure in esse previste e sfuggano alla tentazione di trascurarle.
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