Le SS.UU. si pronunciano sul giudicato implicito. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili - sentenza 30 ottobre 2008 n. 26019.

Così come recentemente affermato per le controversie in materia tributaria anche per le controversie in materia di pubblico impiego e, segnatamente, per quelle in materia previdenziale deve ritenersi inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità dalla parte che, soccombente nel merito in primo grado, aveva appellato la sentenza del giudice ordinario senza formulare alcuna eccezione sulla giurisdizione. Poiché infatti la decisione sul merito di una controversie implica la decisione sulla giurisdizione, se le parti non impugnano la sentenza, o la impugnano senza eccepire il difetto di giurisdizione, pongono in essere un comportamento incompatibile con la volontà di eccepire tale difetto; in tal caso, quindi, si verifica il fenomeno della acquiescenza per incompatibilità, con le conseguenti preclusioni sancite dagli art. 329, 2° comma, e 324 c.p.c.

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