Sulla non necessarietà della pregiudiziale amministrativa. Tar Sicilia - Palermo, Sez. II - sentenza 24 ottobre 2008 n. 1298.
L’Amministrazione comunale non è obbligata ad approvare i piani di lottizzazione, che siano conformi alle previsioni urbanistiche e non incorrano in divieti normativi, così come predisposti dal soggetto interessato. In tali casi, infatti, viene in considerazione uno strumento di programmazione urbanistica, attraverso il quale si compiono scelte di assetto del territorio, caratterizzate da amplissima discrezionalità.
Il ricorso al modello negoziale (convenzione di lottizzazione) non pone il soggetto pubblico sullo stesso piano del soggetto privato, soprattutto per quanto riguarda la fase antecedente alla sua approvazione, la quale non costituisce espressione di un obbligo, ma di una scelta politica.
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