Se il mandatario ha agito senza rappresentanza, al mandante sono precluse le azioni contrattuali nei confronti dei terzi. Cassazione civile, sez. un., 10 giugno - 8 ottobre 2008 n. 24772.

Le norme in tema di mandato senza rappresentanza debbono essere interpretate nel senso che esse dettano una regola generale, secondo la quale il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, i quali non hanno alcun rapporto con il mandante. Devono considerarsi eccezionali quelle disposizioni che, in deroga a tale regola, stabiliscano una sorte diversa, imperniata sulla reclamabilità del diritto da parte del mandante. L'espressione “diritti di credito” di cui all'articolo 1705, comma 2, c.c. va, pertanto, rigorosamente circoscritta all'esercizio dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, con conseguente esclusione delle azioni poste a loro tutela (annullamento, risoluzione, rescissione e risarcimento). 

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