L’elemento psicologico in caso di revocatoria dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale- Corte di Cassazione, sez. III civile - sentenza 7 ottobre 2008, n.24757.
1. In tema di esperibilità dell’azione revocatoria contro l'atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, ai sensi dell'art. 2901, 1° co. n. 1, cc. è necessaria la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.
Segnatamente non è al riguardo necessario il dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore, essendo sufficiente il dolo generico, sostanziantesi nella mera previsione del pregiudizio dei creditori.
2. L’azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua concreta esperibilità in riferimento a costituzione di fondo patrimoniale in epoca anteriore all’assunzione di garanzia fideiussoria, l’animus nocendi. Siffatto elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega, e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione.
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