La clausola derogatoria del foro del consumatore è valida, se è stata oggetto di idonea trattativa . Cassazione civile, sez. III, ord. 26 settembre 2008 n. 24262.
Il foro del consumatore è esclusivo e speciale e, quindi, la postilla che stabilisce come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o di domicilio elettivo del consumatore è presuntivamente vessatoria e, pertanto, nulla, allorché non risulti essere stata oggetto di idonea trattativa tra le parti contrattuali. Per essere tale la trattativa deve essere caratterizzata dai requisiti dell’individualità, serietà e effettività. Spetta al professionista, e non al consumatore, l’onere di provare che la clausola con cui è stato pattuito un foro non coincidente con quello della parte contrattualmente debole è stata oggetto della libera autodeterminazione dei contraenti.L’eventuale clausola derogatoria aggiunta a penna nel contratto concluso mediante moduli o formulari, oppure la mera approvazione per iscritto di una tale clausola, non sono idonee ai fini della prova positiva della trattativa, sia quale fatto storico che della relativa effettività, e pertanto dell’idoneità della medesima a precludere l’applicabilità della disciplina di tutela del consumatore posta dal codice del consumo.
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