La scelta del rito abbreviato non salva le prove affette da inutilizzabilità patologica. Cassazione penale, Sez. IV , ud. 18 giugno 2008, dep. 23 settembre 2008 , n. 36511.

In tema di giudizio abbreviato, l'effetto abdicativo discendente dall'accordo delle parti, affinchè la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare allo stato degli atti di indagine già acquisiti, non produce effetto rispetto agli atti probatori assunti "contra legem", e quindi in modo contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento o tali da pregiudicare in modo grave e insuperabile il diritto di difesa dell'imputato: atti il cui impiego è vietato in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito.

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