Il “mobbing” ha autonoma rilevanza penale? Cassazione penale, sezione III, sentenza 7 luglio 2008, n. 27469.

Nell'ambito di operatività del reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. rientrano, quali persone offese, anche quelle sottoposte all'autorità dell'agente ovvero al medesimo affidate per ragioni di istruzione, educazione ecc. In particolare, sussiste il rapporto di autorità ogni qualvolta una persona dipenda da altra mediante un vincolo di soggezione particolare (ricovero, carcerazione, rapporto di lavoro subordinato ecc.). Tale vincolo caratterizza, ad esempio, il rapporto intersoggettivo che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore subordinato, che è caratterizzato dal potere direttivo e disciplinare che la legge attribuisce al primo e che pone il secondo nella condizione, specificamente prevista dalla norma penale "de qua", di «persona sottoposta alla sua autorità»: per l'effetto, sussistendo gli altri elementi previsti dalla legge, è configurabile a carico del datore di lavoro il reato di maltrattamenti in danno del lavoratore dipendente.

Il reato di maltrattamenti, quando commesso dal datore di lavoro in danno del lavoratore dipendente, a differenza dei maltrattamenti in famiglia, non richiede la convivenza, ma la semplice sussistenza di un rapporto continuativo.

Attenzione!

Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.

Fai clic qui per effettuare l'accesso