I caratteri del dissenso al trattamento terapeutico. Cassazione civile, sez. III, 15 settembre 2008, n. 23676.
Deve essere riconosciuto al paziente un vero e proprio diritto di non curarsi, anche se tale condotta lo esponga al rischio di morte; tuttavia, affinché i medici si astengano dal somministrare al paziente incosciente le cure dalle quali quest'ultimo dissente è necessario che il "non consenso" sia contenuto in una articolata, puntuale, espressa dichiarazione dalla quale inequivocabilmente emerga la volontà di non sottoporsi a determinate pratiche mediche (nella specie, la Corte ha rigettato la richiesta di risarcimento per danni morali avanzata da un testimone di Geova che, trasportato in stato di incoscienza ed in pericolo di vita presso una struttura ospedaliera, era stato sottoposto ad una serie di trasfusioni, nonostante portasse con sé un cartellino recante la dicitura “niente sangue”).
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