Accesso abusivo a sistema informatico. Risponde del reato anche l’associato di uno studio professionale che accede al sistema informatico per sottrarre clienti al collega. Cassazione penale, Sezione V, sentenza 1 ottobre 2008, n. 37322.

Introdursi in un sistema informatico al fine di duplicare i dati ivi esistenti costituisce condotta tipica del delitto di cui all’articolo 615 ter c.p., perché l’intrusione informatica può sostanziarsi sia in una semplice lettura dei dati contenuti nel sistema, sia nella copiatura degli stessi.
Commette reato anche chi, dopo essere entrato legittimamente in un sistema, continui ad operare o a servirsi di esso oltre i limiti prefissati dal titolare e, quindi, in siffatta ipotesi ciò che si punisce è l'uso dell'elaboratore avvenuto con modalità non consentite più che l'accesso ad esso.

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