Il preavviso di rigetto non è atto definitivo. Tar Lombardia - Milano, Sez. III - sentenza 6 ottobre 2008 n. 4718.

Il preavviso di rigetto, costituisce uno strumento volto ad implementare il contraddittorio procedimentale, facendo emergere una volta per tutte prima della chiusura del procedimento amministrativo tutti i motivi ostativi che possono opporsi all’accoglimento della istanza. Ciò anche al fine di facilitare a livello processuale la posizione del cittadino che ricorra contro un illegittimo atto di diniego. Infatti, solo un completo sviluppo della funzione amministrativa consente al titolare di un interesse legittimo pretensivo di poter dedurre immediatamente innanzi al giudice amministrativo l’intero spettro del rapporto controverso e di poter ottenere, così, un giudicato pieno che non lasci spazio ad ulteriori provvedimenti negativi fondati su motivazioni ostative nuove che non abbiano formato oggetto del provvedimento originario e, quindi, del giudizio di impugnazione che ne è seguito.

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