Ribadito l’abbandono della tesi pregiudiziale amministrativa. Cga, Sez. Giurisdizionale - sentenza 23 settembre 2008 n. 780.
In adesione all’orientamento tracciato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione a partire dalle ordd. 13 giugno 2006, n. 13659 e n. 13660, non si ritiene necessaria, ai fini del risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi, la pregiudiziale impugnazione del provvedimento lesivo.
In tutti i casi in cui la diligente proposizione e coltivazione dell’impugnazione degli atti lesivi può evitare il danno ovvero eliderne l’entità, la negligenza del danneggiato anche nell’esperire la tutela giurisdizionale dei propri diritti e interessi può avere significativa rilevanza sulla definizione nel merito della domanda risarcitoria, la quale, in tali casi, potrà essere in tutto o in parte disattesa alla stregua degli ordinari criteri civilistici di liquidazione del danno risarcibile (tra cui ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 e 1227 cod. civ.).
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