l’ex condomino non è legittimato passivo di decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi condominiali, ma è tenuto al pagamento di quelli maturati quando era proprietario dell’unità immobiliare. Cassazione civile, sez. II, sentenza 9 settembre 2008, n. 23345.

1. In tema di condominio negli edifici, poiché il condomino che ha alienato un piano o una porzione di piano ha perso lo status di condomino - in favore dell'acquirente che diviene il solo legittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnarne le deliberazioni - dal momento in cui il trasferimento sia stato reso noto al condominio, non può essere legittimato passivo di decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi, atteso che soltanto nei confronti di colui che rivesta la qualità di condomino può trovare applicazione l'art. 63, comma 1, disp. att. c.c.
2. Nei confronti del condominio l’obbligo del condomino di pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni dell’edificio deriva non dalla preventiva approvazione della spesa e dalla ripartizione della stessa, atteso il carattere meramente dichiarativo di tali delibere, ma dal momento in cui sia sorta la necessità della spesa ovvero la concreta attuazione dell’attività di manutenzione e, quindi, per effetto dell’attività gestionale concretamente compiuta e non per effetto dell’autorizzazione accordata all'amministrazione per il compimento di una determinata attività di gestione.

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