La distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato non ha rilevanza sul regime di responsabilità del progettista. Cassazione civile, sez. II, 3 settembre 2008, n. 22129.

La distinzione tra obbligazioni “di mezzi” e “di risultato” è ininfluente ai fini della valutazione della responsabilità di chi riceve il compito di redigere un progetto di ingegneria o architettura: il mancato conseguimento dello scopo pratico avuto di mira dal cliente è comunque addebitabile al professionista se è conseguenza di suoi errori commessi nella formazione dell'elaborato, che ne rendano le previsioni inidonee ad essere attuate.

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