Corte Costituzionale, 25 luglio 1994, n. 341. Principio di proporzionalità e sindacato della Corte Costituzionale.(Estratto de Sentenze storiche di diritto penale, a cura di Michele Ciociola e Matteo Grimaldi).

Alla Corte, pur non spettando rimodulare le scelte punitive effettuate dal legislatore né stabilire quantificazioni sanzionatorie, rimane il compito di verificare che l’uso della discrezionalità legislativa in materia rispetti il limite della ragionevolezza e il principio di proporzionalità tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall’altra.

La previsione, da parte del legislatore del 1930, di sei mesi di reclusione come minimo della pena per il reato di oltraggio non è consona alla tradizione liberale italiana né a quella europea, apparendo come il prodotto della concezione autoritaria e sacrale dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini tipica di quell’epoca storica e discendente dalla matrice ideologica allora dominante, estranea alla coscienza democratica instaurata dalla Costituzione repubblicana, per la quale il rapporto tra amministrazione e società non è un rapporto di imperio, ma un rapporto strumentale alla cura degli interessi di quest’ultima. Pertanto la rigidità e severità del minimo edittale previsto per il reato di oltraggio appare il frutto di un bilanciamento ormai manifestamente irragionevole tra tutela dell’onore e del prestigio del pubblico ufficiale (e del buon andamento dell’amministrazione), anche nei casi di minima entità, e tutela della libertà personale del soggetto agente, come emerge inoltre dal raffronto con la pena minima prevista per il reato di ingiuria (dodici volte inferiore), nonché dalla situazione di disagio nei giudici e nella società, manifestatasi con la continua rimessione della medesima questione di legittimità costituzionale alla Corte. Conseguentemente, tenuto conto che il legislatore, nonostante i ripetuti inviti rivoltigli dalla Corte e le varie iniziative di riforma anche recenti nel senso di attenuare detto trattamento sanzionatorio minimo, non è intervenuto ad adeguare tale disciplina ai principi costituzionali, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, Cost. – assorbita la censura relativa all’art. 97 Cost. – dell’art. 341 cod. pen., nella parte in cui prevede come minimo edittale la reclusione per mesi sei.

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