Le trattative dirette all’acquisto di un bene comportano l’implicito riconoscimento dell’altruità del diritto, con conseguente interruzione del possesso ad usucapionem. Cassazione civile, sez. II sentenza 30 giugno 2008, n. 17858.

Le trattative dirette all’acquisto di un bene, intervenute tra il proprietario dello stesso e chi materialmente lo possiede, comportano da parte di quest’ultimo un implicito riconoscimento dell’altruità del diritto, incompatibile con la volontà di ulteriore godimento uti dominus, con conseguente interruzione del possesso, valido a maturare l’usucapione del diritto.

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