Il nostro ordinamento giuridico non ammette la possibilità che il diritto di proprietà su un bene immobile possa essere fatto oggetto di abdicazione unilaterale. Tar Puglia - Bari, Sez. III - sentenza 22 settembre 2008 n. 2176.
L’estinzione del diritto di proprietà del privato, o il trasferimento o la acquisizione di esso in capo alla Amministrazione, non può oggi connettersi neppure alla unilaterale volontà del privato di abdicare al proprio diritto, volontà che consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, formatasi in materia di occupazione usurpativa, considera implicita nella richiesta del privato proprietario di liquidazione del danno commisurato alla definitiva perdita della proprietà del bene.
L’orientamento che porta ad escludere la restituzione del bene illecitamente trasformato a seguito di occupazione usurpativa, laddove il privato abbia formulato domanda risarcitoria commisurata al valore venale del bene, già di per sé, e cioè a prescindere dalle implicazioni che discendono dalla entrata in vigore dell’art. 43 DPR 327/01, solleva notevoli perplessità. Il diritto civile non contempla la rinuncia abdicativa quale mezzo di estinzione e/o di trasferimento ad altri del diritto di proprietà e dunque non si può ragionevolmente connettere alla mera domanda giudiziale con la quale il privato chieda la condanna della Amministrazione al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva o usurpativa, l’effetto estintivo del suo diritto di proprietà ed il conseguente diritto ad ottenere un risarcimento commisurato al valore venale del bene.
Non possono essere accolte le domande con le quali i privati proprietari, a seguito dell’annullamento della dichiarazione di p.u., hanno chiesto non già la restituzione dei fondi ma solo la condanna della P.A. a corrispondere un risarcimento commisurato al valore venale del bene, perché i privati, pur a seguito della realizzazione dell’opera pubblica, non hanno mai perso la proprietà dei loro fondi.
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