La finalità turistica nei contratti di viaggio “tutto compreso”: un’occasione per richiamare la nozione di causa in concreto. Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 24 aprile 2008, n. 10651.

Il “viaggio tutto compreso” (noto anche come travel package o pacchetto turistico) costituisce un nuovo tipo contrattuale nel quale la « finalità turistica » (o, con espressione più generale, lo « scopo di piacere ») non è un motivo irrilevante, ma si sostanzia nell'interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente fine del godimento della vacanza per come essa viene proposta dall'organizzatore del viaggio (cd. tour operator) e accettata dall'utente. Il bene immateriale della « vacanza » – definita dall'insieme degli elementi che consentono all'utente di godere di un periodo di riposo e di svago, orientato su una precisa formula proposta dall'organizzatore del viaggio – assume, dunque, un chiaro rilievo causale.
Nel contratto di fornitura di pacchetto turistico "tutto compreso" rientra tra i servizi essenziali che l'organizzatore del viaggio è tenuto a garantire ai sensi dell'art. 12, comma 4, d.lg. 17 marzo 1995 n. 111 (oggi trasfuso nell'art. 91 d.lg. 7 settembre 2005 n. 209), la fruizione delle attrattive naturalistiche od artistiche della meta del viaggio. La fruizione del mare e della spiaggia, ad esempio, anche se non costituisce un servizio turistico in senso stretto, rappresenta il presupposto di utilità del pacchetto e parte essenziale della prestazione turistica.Ne deriva che quando tali attrattive non siano fruibili per causa indipendente dalla volontà dell'organizzatore del viaggio, questi è liberato dalla responsabilità per danni, ma è pur sempre tenuto - in virtù delle norme appena ricordate - a predisporre adeguate soluzioni alternative senza oneri per il viaggiatore, ed in difetto a rifondergli la differenza tra i servizi pagati e quelli effettivamente goduti. 

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