Sicurezza sul lavoro: quale valore attribuire al comportamento “colposo” del lavoratore? Cassazione penale, sezione IV, sentenza 9 luglio 2008, n. 27959.

Solo l’abnormità della condotta del lavoratore infortunato, data da un comportamento strano ed imprevedibile che si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli incidenti sul lavoro, esonera il datore di lavoro dalla responsabilità dell’incidente, anche quando il dipendente abbia adottato un comportamento imprudente. L’osservanza delle misure di prevenzione è, infatti, finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore. Nel caso di specie, è affermato come del tutto prevedibile che un lavoratore alla fine del ciclo attenui la sua attenzione e si tolga i mezzi di protezione.

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