Natura giuridica del c.d. fatto di lieve entità, art. 73 comma quinto, D.P.R. 309/1990: la Suprema Corte ribadisce la natura di circostanza ad effetto speciale e non di autonoma figura di reato. Nota a Cass. Sez IV, 8 settembre 2008, n. 34778.
1) La ricostruzione in termini di autonoma fattispecie criminosa della ipotesi della “lieve entità” dei fatti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in ragione dei mezzi, delle modalità, delle circostanze dell'azione, ovvero della qualità e quantità delle sostanze oggetto della condotta penalmente rilevante, non che smentita da tutta la giurisprudenza di questa Corte non ha alcuna base dogmatica.
2) Tra la figura criminosa generale e l'ipotesi della “lieve entità” dei fatti contemplata nel quinto comma dell'art. 73, si riscontra un rapporto di tipo identitario, posto che la tipologia delle condotte sanzionate permane inalterata, con il quid pluris rappresentato da quelle connotazioni della condotta - riferite all'oggetto materiale del reato, alle caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza, ai mezzi, alle altre modalità e circostanze della fattispecie concreta - idonee a connotarla in termini di trascurabile offensività.
Attenzione!
Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.