L’acquisto per usucapione si attua anche nel caso di bene immobile costruito con materiali propri, su fondo altrui. Cassazione civile, Sezione II, sentenza 23 luglio 2008, n. 20288.

Nel caso di costruzione eseguita con materiali propri su fondo altrui (e posseduta "uti dominus" per il tempo necessario ad usucapire), il relativo acquisto della proprietà per accessione, a favore del proprietario del fondo, viene meno, a seguito del successivo acquisto per usucapione della proprietà della costruzione stessa, da parte del costruttore.

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