Successore a titolo particolare ed opposizione di terzo:un difficile connubio. Consiglio di Stato, Sez. IV- sentenza 3 settembre 2008 n 4109.

L’opposizione di terzo non può essere proposto né da colui che aveva l’onere di impugnare immediatamente, in quanto leso dall’atto impugnato, né dal cointeressato, che come tale non ha la qualità di litisconsorte necessario, né dall’avente causa o successore a titolo particolare di una delle parti del precedente giudizio che, come tale, a causa dei limiti soggettivi e della estensione soggettiva del giudicato, non può considerarsi estraneo allo stesso.

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