Possibile l’esclusione di imprese per collegamento sostanziale anche in assenza di apposita previsione di gara. Consiglio di Stato - Sezione V - sentenza 8 settembre 2008 n. 4285.
In virtù della esigenza di assicurare l’effettiva ed efficace tutela della regolarità della gara, anche in assenza di specifiche previsioni nella lex specialis, la stazione appaltante deve disporre l'esclusione di offerte contenenti i indizi di una concordata modalità di presentazione e formulazione, ovvero della provenienza da un unico centro decisionale, per quanto rimanga preferibile che il divieto sia rafforzato attraverso clausole espresse del bando di gara.
Tra le cause di esclusione dalle gare vi sono, oltre ai casi di cui all’art. 2359 Cod. civ., le ipotesi non codificate di “collegamento sostanziale”, le quali, attestando la riconducibilità dei soggetti partecipanti alla procedura a un unico centro decisionale, causano la vanificazione dei principi generali in tema di par condizio, segretezza delle offerte e trasparenza della competizione; il fatto che la rilevanza del collegamento anche sostanziale sia stata esplicitata nel bando vale a fortiori, non essendo la previsione di questa clausola essenziale per una tale esclusione.
Attenzione!
Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.