Nessuna limitazione per la gestione del servizio pubblico da parte di società in nome collettivo. Consiglio di Stato Sezione V - sentenza 8 settembre 2008 n. 4242.
Il disposto di cui all’art. 113 del T.u.e.l. non prescrive alcuna limitazione di ordine soggettivo in ordine alla gestione ed erogazione di servizi pubblici locali. Il discrimine della forma societaria non opera nei riguardi della partecipante alla gara quando la stessa concerne la gestione del servizio, al cui affidamento può concorrere qualsivoglia soggetto, anche costituito in forma diversa dalla società di capitali.
E’ illegittima l’esclusione da una gara per l’affidamento di un servizio pubblico locale disposta nei confronti di una società in nome collettivo,ai sensi dell’art. 113 comma quinto del D.Lgs. n. 267 del 2000 s.m.i. che prevede l’affidamento di tali servizi solo a società di capitali.
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