Casa familiare: secondo la Consulta làassegnazione non viene meno di diritto al verificarsi indicati nell'art. 155 c.c. Corte costituzionale, sentenza 30 luglio 2008, N.308.

L’art. 155-quater, comma I, c.c. deve essere interpretato nel senso che l'assegnazione della casa coniugale non viene meno di diritto al verificarsi degli eventi ivi indicati (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa è subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore.

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