Ancora sui presupposti legittimanti l’in house. TAR Campania, Napoli, Sez. I, 28/7/2008 n. 9468.

  In ragione del "controllo analogo" e della destinazione dell’attività, la società affidataria in house non può essere considerata come terzo rispetto all’amministrazione controllante, ma viene trattata come una articolazione propria dell’amministrazione stessa, il che esclude l’esigenza di porre in essere procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di appalti e giustifica nel contempo la deroga alla normativa in materia di concorrenza.

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