Accertamento sulla fondatezza della domanda in caso di silenzio sul rinnovo del permesso di soggiorno. T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II QUATER - Sentenza 4 giugno 2008 n. 5490.
L’attività attraverso la quale la P.A. accerta i requisiti e le condizioni per il rilascio, il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno,ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 286 del 1998 pur dovendosi concludere con un provvedimento espresso, è connotata in termini di ampia discrezionalità, tale da non permettere, in ipotesi di silenzio sulla domanda presentata dall’interesssato, secondo il disposto dell’ all’art. 2 della L. 241/90, come modificata dalla L. 80 del 2005, nei ricorsi avverso il silenzio ex art. 21 bis della L. 1034/71, un giudizio sulla fondatezza della pretesa sostanziale, possibile, viceversa, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, esclusivamente in caso di attività vincolata. 2. In tema di rilascio del permesso di soggiorno, in considerazione del complesso di elementi e requisiti che l’Amministrazione deve acquisire e valutare, l’esame della fondatezza della pretesa può condurre solo alla declaratoria dell’obbligo di provvedere entro il termine fissato dal giudice.
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