Nel caso di istanza di accesso agli elaborati di prove concorsuali non vale il diritto alla riservatezza. Tar Lazio di Roma - sentenza 8 luglio 2008, n. 6450.
Le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel presente giudizio.
Chi partecipa alla procedura concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura che, come tale, concretizza quell’ “interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti” che l’art.2 del DPR n.352/1992, in puntuale applicazione dell’art.22 della L. n. 241/1990, richiede quale presupposto necessario per il riconoscimento del diritto di accesso.
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