Bancarotta per distrazione e danno patrimoniale di rilevante gravità. Cassazione penale, Sezione V, sentenza 4 marzo - 30 giugno 2008, n. 26027.
Nella bancarotta per distrazione l’entità del danno non va commisurata al passivo della procedura fallimentare ma alla diminuzione patrimoniale cagionata dall’atto distrattivo.
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