L’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere è posta a tutela degli interessi penali della vittima del reato. Cassazione penale, Sezioni unite, sentenza 29 maggio - 24 giugno 2008, n. 25695.
Il ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile contro la sentenza di non luogo a procedere, emessa all’esito dell’udienza preliminare, è proposto, dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006 all’art. 428 c.p.p., esclusivamente agli effetti penali, sicché la Corte, in caso di annullamento con rinvio, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale cui appartiene il G.U.P. che ha emesso la sentenza impugnata.
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