Usare negli studi professionali programmi software senza licenza costituisce reato. Cassazione penale, Sez. III, sentenza 8 maggio - 19 giugno 2008, n. 25104.
Per la configurabilità dell’art. 171 bis r.d. 633 del 1941 (come modificato dalla l. 248 del 2000), non è più previsto il solo specifico fine di lucro, ma anche quello di trarne profitto (nella specie è stato ritenuto responsabile il titolare dello studio professionale che utilizzava software senza licenza, nonostante gli stessi fossero utilizzati esclusivamente per scopi professionali interni allo studio medesimo).
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