Usare negli studi professionali programmi software senza licenza costituisce reato. Cassazione penale, Sez. III, sentenza 8 maggio - 19 giugno 2008, n. 25104.

Per la configurabilità dell’art. 171 bis r.d. 633 del 1941 (come modificato dalla l. 248 del 2000), non è più previsto il solo specifico fine di lucro, ma anche quello di trarne profitto (nella specie è stato ritenuto responsabile il titolare dello studio professionale che utilizzava software senza licenza, nonostante gli stessi fossero utilizzati esclusivamente per scopi professionali interni allo studio medesimo).

Attenzione!

Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.

Fai clic qui per effettuare l'accesso